Tassa di smaltimento anche per gli oli di oliva vergini e l’olio di oliva
La norma non riguarda i produttori che confezionano in contenitori fino a 5 litri, si applica invece a chi vende queste categorie in contenitori più grandi, ma la situazione non è così semplice da capire. Ecco un piccolo vademecum.
La novità è stata inserita nell’articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n.154 che stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 2017, l’applicazione del contributo ambientale Conoe anche per gli oli vergini di oliva e per l’olio di oliva.
Restano esclusi dall’applicazione del contributo:
– gli oli extravergini di oliva (fatta salva l’applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell’attività del Conoe);
– gli oli di oliva vergini e l’olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;
– gli oli vegetali diversi da quelli di cui al punto precedente, in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;
– i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;
– gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
– gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Per il 2017 il contributo è stato fissato in 0,0102 euro/kg (=0,0117 euro/litro) per gli oli di oliva vergini (compreso eventualmente l’extra vergine) e per l’olio d’oliva.
Come detto, il contributo Conoe è sempre escluso per le confezioni fino a 5 litri, il problema è capire cosa accade nel caso di vendita di olio allo stato sfuso.
Per approfondimenti suggeriamo la lettura dell’articolo di Alberto Grimelli su Teatro Naturale.